Illegittimo l’avviso di accertamento firmato in digitale e notificato per posta
In ossequio al comma 6 dellart. 2 del D.Lgs. 82/2006 (CAD) gli accertamenti firmati digitalmente e notificati a mezzo posta vanno annullati se l’Agenzia delle Entrate non produce gli originali informatici.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 3, 21.02.2018, n. 113, richiamando la sentenza n. 2521 del 07/06/2017 della C.T.R. Lombardia specificando che:
1. L’ufficio forma l’originale dell’avviso di accertamento informatico e lo conserva nei propri archivi informatici;
2. Invia, poi, al contribuente copia analogica (cartacea);
3. La copia analogica dovrà indicare chiaramente l’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria che ha formato l’atto e che lo stesso è conservato, in originale, negli archivi informatici;
4. In tal modo la copia analogica sarà “conforme” alla Stampata dell’Originale, e, ex lege, è come se la copia consegnata al contribuente fosse stata, in quell’istante, estratta dall’originale e firmata dal dirigente;
5. Per tale motivo la legge esclude la possibilità di poter avere altra copia analogica dell’originale informatico;
6. Se il contribuente, negli atti di causa, eccepisce l’inesistenza dell’atto per inesistenza della sottoscrizione, il Giudice deve verificare la sottoscrizione dell’atto, ma dell’originale dell’avviso di accertamento informatico e l’Agenzia delle Entrate deve pertanto produrre tale originale informatico.
Conclusioni
Nel caso di specie, constatato che l’Agenzia delle Entrate non ha prodotto gli originali informatici degli avvisi di accertamento impugnati, anche per tale motivo vanno annullati.