Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. 27, 21.02.2018, n. 443

La nullità della costituzione in giudizio è sanabile in forza dei principi ricavabili dall’art. 182 c.p.c.

E’ noto che l’art. 1 del d.l. n. 193/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 225/2016, ha previsto che, a decorrere dal 1.7.2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte ed estinte, che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all’Agenzia delle Entrate ed è svolto dall’ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, e che tale ente “subentra, a titolo universale nei rapporti giuridici attivi”.Per effetto delle modifiche apportatevi dall’art. 9 co. 1, lett. d, del dlgs. n. 156/2015, ed entrate in vigore il 1.1.2016, l’art. 11 cit. al comma 2 dispone ora che “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate […] e riscossione nei cui confronti è proposto un ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata [..]”.

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