Cassazione civile, sez. trib., 20.02.2018, n. 8470
La circostanza che il medesimo non fosse stato reperito dall’agente postale in occasione di tre diversi accessi, di per sé, non era tale da integrare una condizione di irreperibilità assoluta, invece che soltanto temporanea o relativa; non risultando che, per ciò solo, il destinatario si fosse trasferito in luogo sconosciuto.Si è in proposito affermato (Cass. 24260/14) che: “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un ‘irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio”; e, ancora più in termini, che (Cass. ord. 6788/17): “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 c. c.solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale”.Conformemente a tale indirizzo, e sulla base di quanto stabilito (nella pendenza del presente rapporto di imposizione) dal giudice delle leggi, si è altresì osservato (Cass. 25079/14) che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa o temporanea del contribuente (quale, si è detto, la presente): “(. . .) all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973; sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)”.