L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla
Prima di iscrivere ipoteca ai sensi del DPR 602/73, artt. 77, l’amministrazione deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine, che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto dì difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto.
L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Così Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sez. 6, 14.02.2018, n. 794