Cassazione civile, sez. 5, 14.02.2018, n. 3562

La vendita di un terreno edificabile con appalto per la realizzazione di unità immobiliari non è vendita di cosa presente con cosa futura.Il contratto di vendita di un terreno edificabile, con riserva, da parte dell’alienante, di una o più aree superficiarie in corrispondenza di uno o più piani del fabbricato che l’acquirente si obbliga a realizzare, racchiude due distinti negozi, aventi ad oggetto, rispettivamente, il trasferimento della proprietà del suolo dall’alienante all’acquirente e la costituzione di un diritto superficiario da parte del secondo, in favore del primo, e non la permuta di cosa presente con cosa futura.

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