Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 15, 12.02.2018, n. 571
L’art. 20 del TUR – nel testo che disciplina la fattispecie in esame e vigente ratione temporis – debba essere interpretato in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità – ancorché sino ad oggi minoritario – che, escluso ogni riferimento alla tematica dell’abuso del diritto (incontestabilmente estranea alla presente controversia), riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di non accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti, ma nega tuttavia che essa, nell’attività riqualificatoria consentita dalla norma, possa “travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici”, così giungendo alla equiparazione di situazioni che, seppure non difformi dal punto di vista economico, sono sicuramente diverse sotto il profilo giuridico: come per l’appunto, nel caso in esame, la cessione di una totalitaria partecipazione societaria e la cessione di un complesso di beni aziendali (in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza 3.10.2016/27.1.2017 n . 2054).