Cassazione civile, sez. 6, 12.02.2018, n. 3386

In mancanza della “prova di resistenza” l’appello è inammissibile

E’ inammissibile l’appello, non trovando accoglimento la c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite, quando dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale non si evince la data certa di spedizione e la notifica risulta essersi perfezionata sette giorni dopo la scadenza del termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ.

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