Cassazione civile, sez. 5, 09.02.2018, n. 3205

Se un condebitore impugna, ed un altro condebitore non impugna, l’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale motivo, dell’annullamento potrà giovarsi anche il condebitore rimasto inerte per opporsi alla pretesa di pagamento.

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