Corte Costituzionale, 07.02.2018, n. 18
No al raddoppio del contributo unificato nel processo tributario
Nel processo tributario non è soggetto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato l’appellante la cui impugnazione, anche incidentale, sia stata respinta integralmente o sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che «[q]uando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.