Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 4, 07.02.2018, n. 191
In assenza di atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi prescritte tutte le cartelle notificate prima del decorso della prescrizione quinquennale. Se da un lato è vero che l’ingiunzione fiscale costituisce atto amministrativo, cumulativo in sé delle caratteristiche proprie del titolo esecutivo e del precetto, dall’altro deve però escludersi che tale atto, in assenza di una pronuncia giurisdizionale, possa acquisire efficacia di “giudicato”. Da ciò consegue, logicamente, l’inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il quale dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.