Commissione Tributaria Regionale Abruzzo, sez. 6, 30.01.2018, n. 81
Liquidazione volontaria: responsabilità, onere della prova, proroga e retroattività. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Nonostante il susseguirsi di sentenze in linea con l’interpretazione esposta, l’Agenzia delle Entrate spesso continua a chiamare in giudizio o a proporre ricorso contro società estinte.