Cassazione civile, sez. lav., 24.01.2018, n. 1769
Non è cessione di ramo d’azienda la mera cessione dei dipendenti senza il trasferimento del know how
Non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale.Non si configura la cessione di un ramo di azienda il trasferimento di un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6.06.2007, n. 13270; Corte Giustizia UE 6.09.2011, causa C- 108/10, da n. 42 a n. 51), in esito all’accertata insussistenza del trasferimento di un know how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito (anzi esclusa), anche tenuto conto della solo marginale cessione della rete degli informatori medico – scientifici della linea, e non già dell’intera organizzazione (ancora recentemente valorizzata, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi della Direttiva 2001/23 in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, la necessità che la parte più rilevante del suo personale sia rilevata dal presunto cessionario, per la conservazione dell’identità di un’entità economica, da: Corte Giust. UE 19.10.2017, Securitas, in causa C-200/16, n. 29), per le argomentate e puntuali ragioni esposte (in particolare: dal quart’ultimo capoverso di pg. 7 al quinto di pg. 8 della sentenza).