Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sez. 2, 16.01.2018, n. 44

In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo dei delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. La c.d. “delega in bianco”, priva cioè del nominativo soggetto delegato deve essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto. Occorre, in sostanza, una delega “nominativa”, perchè solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato.

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