Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. 1, 15.01.2018, n. 59
La mancanza della sottoscrizione evidenzia la carenza della volontà certifìcativa del soggetto che ha emanato l’atto. La sottoscrizione negli atti formali, quale è il rigetto della istanza di autotutela, integra non solo la documentazione della effettiva volontà dell’agente, ma costituisce la stessa volontà dell’agente di guisa che la mancata sottoscrizione non involge solo un problema di imputazione ma, altresì, di esistenza di una volontà dell’agente o del funzionario di assumere un determinato atto. In assenza di sottoscrizione del provvedimento, secondo il Collegio, non si può invocare nemmeno il principio dei raggiungimento dello scopo in quanto se l’atto è emanazione di una p.a. che, in quanto persona giuridica fa propria la volontà della persona fisica che si immedesima nell’organo la sottoscrizione della persona fisica che si immedesima nell’organo costituisce la “cerniera” tra la volontà della persona fisica che si immedesima nell’organo e la persona giuridica cui tale volontà viene imputata dì talché in assenza di sottoscrizione non può ritenersi né che alcuna volontà dell’ente si sia formata né che la stessa possa essere all’ente imputata.In sostanza mancando la sottoscrizione manca anche la volontà certificativa, che costituisce un elemento essenziale dell’atto o del provvedimento amministrativo.