Commissione tributaria Provinciale di Siracusa, sez. 3, 11.01.2018, n. 100
Sicuramente da accogliere è la censura concernente la dedotta carenza di motivazione dell’atto impugnato che avrebbe dovuto rivestire i requisiti di forma e di sostanza, specialmente in punto di compiuta esplicitazione delle ragioni che lo sostenevano, di un provvedimento di rigetto, mentre nel caso di specie esso è stato compendiato in una laconica comunicazione, trasmessa al contribuente , ed il cui contenuto non brilla certo per chiarezza e completezza, in modo da ledere certamente il diritto di difesa del contribuente, che ha dovuto far ricorso ad elementi estranei al provvedimento per cercare di comprendere le ragioni giuridiche ad esso sottese. Ai sensi di quanto specificatamente previsto dall’art. 6 comma 5 capoverso secondo del suddetto provvedimento legislativo “l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei credili pignorati”. Il chiaro testo normativo impediva, pertanto, all’Agente della Riscossione, pendendo il termine per poter aderire alla rottamazione, di promuovere azioni esecutive.
L’inciso che lo stesso agente “non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate” si riferisce evidentemente a quelle già promosse anteriormente alla decorrenza del termine per avanzare istanza di rottamazione e non già alla facoltà assegnata allo stesso di poterle promuovere in pendenza di detto termine, in quanto ciò determinerebbe l’attribuzione all’Agente della Riscossione del potere (non previsto dalla norma e comunque in contrasto con la ratio agevolativa del provvedimento legislativo) di paralizzare l’istanza di rottamazione avviando un pignoramento presso terzi in pendenza del termine per potervi aderire.
Commissione tributaria Provinciale di Siracusa, sez. 3, 11.01.2018, n. 100