Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sez. 24, 15.12.2017, n. 5336
La prova della notifica va fornita anche dopo l’obbligo di conservazione quinquennale
Quando il contribuente afferma di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente all’atto di ingiunzione, l’Ufficio ha il compito di provare di aver regolarmente proceduto in tal senso, e non può trincerarsi dietro l’eliminazione della documentazione relativa, essendo trascorsi i 5 anni dell’inerente obbligo di conservazione.L’eliminazione della documentazione trascorsi i 5 anni, è norma ordinatoria, non può riguardare le questioni di contenzioso ancora in atto, ed è, in ogni caso, a rischio e pericolo del soggetto che se ne avvale.