Cassazione civile, sez. 7, 07.12.2017, n. 5224
L’onorario dell’avvocato è indipendente dalla statuizione del giudice di causa
La liquidazione degli onorari che l’avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa. Ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall’avvocato – essendo regolato da criteri legali diversi – non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall’avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.