Cassazione civile, sez. 6, 07.12.2017, n. 29511

“La Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/05/2011 da Equitalia Sud spa ……. dichiarava prescritti per effetto di intervenuta prescrizione quinquennale i contributi previdenziali con due delle cartelle esattoriali in oggetto”; “per la cassazione della sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, con il quale contesta l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9 lettera b) della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 474 c.p.c.”; “il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 ……. . Con la conseguenza che, qualora per i crediti relativi sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo“; “il preesistente contrasto di orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in considerazione del fatto che il ricorso è stato depositato prima del richiamato arresto delle Sezioni Unite“.

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