Cassazione civile, sez. 5, 06.12.2017, n. 29200
La notifica effettuata presso una sede secondaria della società anziché presso la sede legale non è inesistente ma è affetta da nullità sanabile, non potendosi ritenere effettuata in luogo o a persona del tutto estranei alla destinataria (Cass. 19 maggio 2006, n. 11836, Rv. 589369). Il consegnatario il quale si trovi presso una sede della società si presume addetto alla ricezione degli atti per la società stessa, fino a prova contraria (Cass. 5 settembre 2012, n. 14865, Rv. 623679).