Cassazione civile, sez. 5, 06.12.2017, n. 29192

Nel caso in cui il terreno agricolo (adibito all’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 codice civile), sia interessato da un’effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), l’area è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori. Durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici, per cui nel caso di terreno agricolo, che per l’art. 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è quello “adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 codice civile”, trova applicazione quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, di tal che l’area “è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Tutto ciò, per utilizzare l’espressione contenuta nella Risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 ottobre 1997, n. 209/E, in forza di una “finzione” giuridica che non può che operare limitatamente al periodo considerato dalla disposizione, e non già dal momento del rilascio dei titoli edilizi abilitativi, mentre una volta che l’area edificabile sia stata comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata.

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