Cassazione civile, sez. 5, 06.12.2017, n. 29191
In caso di mancata affissione, se la notifica raggiunge il suo scopo, attraverso la notifica della raccomandata, la notificazione non può essere dichiarata nulla. In caso di notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell’atto presso la casa comunale, sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l’invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell’affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell’avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell’affissione dell’avviso, e consente alla parte – quindi – quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell’atto a lui indirizzato»; v. anche, conf., Cass. 27/05/2011, n. 11713; Cass. 13/01/2006, n. 590).