Sono sempre inerenti le spese di sponsorizzazione a favore di asd
Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività riconosciute dalle federazioni sportive nazionali, sono sempre inerenti, se è rispettato il limite di spesa annuo di 200mila euro e se l’attività promozionale è svolta realmente.
Si tratta di costi inerenti per presunzione legale assoluta.
Ad affermare questo principio è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 310/02/2017 del 5/12/2017.
Motivazioni
“Nel merito l’art 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (Cass. ord. n. 7202/17, 5720/16) quindi inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale (ord.n. 21333/17);”
“Non è infatti dubbio che la “norma prima citata” abbia sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200,00, qualora erogate ad associazioni sportive dilettantistiche, se:
(a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
(b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
(c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;
(d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. opposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.) (così Sez. 5 n. 5720/2016) ( ord. n. 8981/17)”.
“… in relazione ai quali il citato art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 consente in via di presunzione legale assoluta, di ritenere applicabile ai contributi erogati, entro il limite sopra indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di spese di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario (ord. n. 7202/20117)”.