Commissione Tributaria Regionale Umbria, sez. 1, 27.11.2017, n. 452

Ok al rimborso Iva senza dichiarazione

Il contribuente ha diritto al credito Iva se, pur omettendo la dichiarazione annuale, dimostra i requisiti sostanziali per la detrazione dell’imposta. Le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n.17757 del 21/6/16, hanno stabilito il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto in tal caso il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

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