Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. 4, 20.11.2017, n. 4538

Il valore dell’area edificabile deve essere determinato in base alla situazione reale della zona in cui insistono le particelle del terreno di cui è causa. Non essendoci alcuna richiesta di acquisto di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria per l’eventuale ed ipotetica realizzazione di capannoni industriali, nè la remota ipotesi che gli stessi possano essere utilizzati per la realizzazione di fabbricati civili, alla luce dell’elevato tasso di inquinamento dell’area, si può chiaramente affermare, senza ombra di dubbio, che la valutazione peritale del compendio immobiliare eseguita dal Comune è inconferente con la realtà dell’area nella quale insistono le particelle di terreno oggetto di valutazione.

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