Per la notifica della copia analogica occorre la conformità all’originale
L’agenzia delle Entrate può redigere e firmare avvisi di accertamento in formato digitale, ma, qualora si avvalga della notifica a mezzo posta di copia analogica, dovrà necessariamente attestarne la conformità all’originale informatico ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (Cad, Dlgs 82/2005). In difetto, l’atto notificato è nullo a causa dell’impossibilità per il contribuente di verificare la conformità dello stesso con l’originale digitale elaborato dall’ufficio.
È questo il principio stabilito dalla Ctp di Teramo con la sentenza n. 388/01/17.
Motivazioni
Il comma 4bis dell’articolo 3-bis dispone che, in assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografasostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n.39.
Pertanto per le comunicazioni degli atti tributari possono trovare applicazione le disposizioni relative ai cittadini privi di domicilio digitale, con conseguente comunicazione di copia analogica dei documenti tributari informatici.
Orbene l’art 23 al co. 1 del codice dell’amministrazione digitale copie analogiche di documenti informatici prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia “cartacea” al fini della notifica dell’atto tributario “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In assenza dell’attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo altresì il comma 2 dell’art. 23, secondo cui ”le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la la loro conformità non è espressamente disconosciuta”.
Quindi se nella copia dell’atto notificata manca l’attestazione di confomità dell’atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all’atto originale informatico determinando la nullità permancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme, considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche la sua difesa (Cass. 6017/2003, 21555/2006, 14686 del 2007, 18127/2008,2 20993/2013).