Commissione Tributaria Provinciale di Enna, sez. 1, 13.11.2017, n. 1366

Il mancato contraddittorio annulla l’accertamento

Va totalmente annullato l’accertamento dell’Amministrazione riguardante i tributi sia armonizzati sia non armonizzati se non è stato instaurato il contraddittorio preventivo perché l’invalidità accertata sull’Iva ha un effetto assorbente anche per le altre imposte. Il pacifico e più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Corte di cassazione, Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24386) effettua, infatti, la seguente distinzione mentre per i tributi cd. “non armonizzati” (Irpef, Irap) non opera alcun obbligo di contraddittorio preventivo (Cass. SU 24823/15, 18184/13; Sez. Trib. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16), ”per i tributi cd. “armonizzati” (Iva), invece, “la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto (Cass. SU 24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. Vl-5, 15744/16)”.

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