Impugnabile l’iscrizione di ipoteca anche se non ci si è opposti al preavviso
Nessuna preclusione all’impugnazione dell’ipoteca se, in precedenza, non è stato opposto il preavviso della medesima ipoteca, in quanto quest’ultimo atto non viene espressamente citato tra gli atti impugnabili nel contenzioso tributario e quindi si è in presenza di una facoltà e non di un obbligo del contribuente che non ha alcun effetto preclusivo per le successive impugnazioni.
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 26129/2017 del 02 novembre 2017.
Motivazioni
Erra dunque il giudice tributario di appello e falsamente applica gli artt. 77, comma 2 bis, d.P.R. 602/1973, 19, d.lgs. 546/1992 allorchè fonda la propria decisione di rigetto dell’appello e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite affermando la preclusività della mancata impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Pur potendosi affermare —per adesione alla giurisprudenza di questa Corte- che tale atto prodromico – procedimentalmente obbligatorio- sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell’elenco di cui all’art. 19, d.lgs. 546/199. Quindi la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale.