Le circolari ministeriali “non sono fonte del diritto e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge”
Le circolari ministeriali in materia tributaria “non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge” (in senso conforme la Cassazione, sentenza n. 22486/2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto).
Il fatto
Il caso riguarda un contribuente che si è visto negare il credito d’imposta regolarmente attribuito da istanza inviata mediante il modello CVS, in quanto accertato, aveva omesso di riportare sulle fatture di acquisto dei beni oggetto di agevolazione la dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 legge n.388/2000“.
Secondo la Cassazione con l’ordinanza n. 25905/2017 del 31/10/2017 la Commissione tributaria regionale, facendo propria la tesi dell’Ufficio appellante, ha affermato che l’apposizione, sulle fatture relative all’acquisto di beni o servizi per i quali è applicabile l’agevolazione fiscale, della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 della legge 23.12.2000 n. 388”, non è un adempimento meramente formale, ma ha natura sostanziale e comporta la revoca della agevolazione in caso di mancanza della annotazione.
Tale conclusione, per quanto contenuta in circolari ministeriali (n.41/E del 18.4.2991 [a] paragrafo 4 e n.38/E del 9.5.2002 paragrafo 2.1) che prevedono tale obbligo formale e ne sanzionano l’inosservanza con la revoca della agevolazione, non trova conforto in alcuna previsione normativa.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge (in senso conforme Cass. Sez.5 n.22486 del 2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto).