Cassazione civile, sez. 6, 26.10.2017, n. 25498
Secondo l’articolo 19 d.lgs. 546/1992 sarebbero impugnabili anche atti non autoritativi, purché «idonei a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente». In tal senso il sollecito di pagamento, in quanto mera ricognizione del debito, ha la sola funzione di invitare il contribuente al sollecito pagamento del tributo, non incidendo nella sua sfera patrimoniale.