Non necessaria la dichiarazione ICI per usufruire del beneficio prima casa

Non è necessaria la dichiarazione ICI per vantare l’esenzione per Abitazione Principale in base al Dl n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008.

Lo ha stabilito la Ctp di Cosenza con la sentenza n. 6071/2017 pubblicata in data 24/10/2017 (Presidente Lento Massimo)

Il fatto

In seguito alla ricezione di un avviso di accertamento Ici per l’anno 2010 da parte del Comune di Praia a Mare, una contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria di Cosenza precisando: di essere proprietaria dell’immobile al 50% con il coniuge e di avervi fissato la dimora, e dal febbraio 2010 la residenza insieme al nucleo familiare; di vantare, pertanto, l’esenzione per abitazione principale sull’immobile in base al Dl n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008 ed eccependo tra le altre l’assenza di una valida motivazione atta a giustificare le somme richieste.

In udienza, l’ufficio tributi del Comune di Praia a Mare, comunicava verbalmente che la motivazione era da identificarsi nella mancata dichiarazione Ici per l’anno d’imposta 2010.

Conclusioni

Alla luce dei fatti il collegio giudicante ha accolto parzialmente il ricorso precisando che l’aver fissato nell’immobile la residenza anagrafica, oltre alla dimora insieme al nucleo familiare, costituiscono elementi fondamentali per l’esenzione, determinando nella ricorrente il diritto all’esenzione dell’imposta ICI.

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