Non è necessario l’avviso di accertamento per il diniego della detrazione Iva in caso di dichiarazione omessa

La negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non richiede la previa emissione di motivato avviso di accertamento in rettifica, potendo il fisco operare ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60.

Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 25159/2017 del 24 ottobre 2017.

Motivazioni

La pronuncia impugnata, che nella fattispecie ha ritenuto necessaria la previa emissione di un avviso di accertamento in rettifica, si pone, infatti, in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 2016, 8 settembre 2016, n. 17758), secondo cui “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili

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