Usura sopravvenuta: nessuna nullità o inefficacia contrattuale

È priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

Ai sensi dell’art. 644 cod. pen. ai fini della qualificazione di un tasso come usurario non può farsi a meno di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

E’ impossibile, pertanto, affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell’usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l’illiceità della pretesa del pagamento del creditore.

Se i tassi convenuti superano la sogli dell’usura?

«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia,contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».

Può allora affermarsi che è da escludersi che sia da qualificare scorretta la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione.

Così la Cassazione S.U. con la sentenza n. 24675/2017 del 19/10/2017


SENTENZA

 

Cassazione-SU-n.24675-2017

 

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