Illegittimo l’avviso di accertamento che rettifica anche un’annualità non oggetto di contestazione nel pvc

Illegittimo l’avviso di accertamento che rettifica anche un’annualità non oggetto di contestazione nel pvc, non essendo stata la parte nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, nè di esperire la procedura di adesione.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 24636/2017 del 19/10/2017.

Motivazione

Non può porsi in discussione l’esigenza di salvaguardare il diritto del contribuente a disconoscere o contrastare o precisare quanto emerso nella fase di accesso e pur sempre nella fase preprocessuale. E ciò proprio in ragione dello stato di particolare vulnerabilità nel quale viene a trovarsi il contribuente, che risulta così adeguatamente salvaguardato con la possibilità di esporre nel termine dilatorio ogni difesa utile.
A tali canoni si è dunque conformato il giudice di appello, ritenendo che l’acquisizione di una dichiarazione confessoria del contribuente in ordine all’omessa tenuta delle dichiarazioni fiscali per un anno diverso da quello oggetto di verifica per il quale si era reso necessario l’accesso nei locali del suddetto avrebbe dovuto imporre all’Ufficio che intendeva riprendere a tassazione redditi relativi a tale ulteriore annualità di contestare quanto emerso in sede di dichiarazione del contribuente, in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo.


SENTENZA

 

Cassazione-n.-24636-2017

 

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