Avviso bonario deve essere necessariamente notificato prima di procedere all’iscrizione a ruolo se sussistono incertezze

Prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, il contribuente deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei casi in cui sussistono incertezze su aspetti della dichiarazione, a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti.

Motivazione

Nel caso in esame, chiarisce la Ctr Sicilia, con la sentenza n. 3074/04/2017, né l’ufficio né l’Agente della riscossione, hanno fornito chiarimenti circa gli importi riportati nella cartella impugnata non confermando, dunque , che trattasi di semplici omessi versamenti. L’ufficio, addirittura, ammette che “possono sussistere varie motivazioni a discarico delle poste iscritte”.

Invero, in tema di riscossione delle imposte, l’avviso bonario con cui, ai sensi dell’art. 6 più volte citato, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei casi in cui sussistono incertezze su aspetti della dichiarazione, tanto che, la stessa , in tema di contenzioso tributario, ha stabilito che tali atti devono ritenersi impugnabili in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili, evitando, altresì, in caso di esito positivo, successivi atti di riscossione più gravosi. La fattispecie in esame rientra nei casi sopra prospettati atteso che l’Ufficio, nelle controdeduzioni, nulla ha chiarito.

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