I lavori di ristrutturazione non sono redditi per il proprietario

Qualora non sussiste nessuna correlazione tra la riduzione dei canoni accordata al conduttore nei primi anni e i lavori di ristrutturazione (che andrebbero a vantaggio del proprietario dell’edificio), tale minori importi non devono essere dichiarati dal proprietario quale redditi del fabbricato locato.

Lo ha stabilito la Ctp di Roma con la sentenza n.15901/15/2017 del 12.10.2017.

Motivazioni

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è pacifico che i lavori di ristrutturazione posti in essere in un edificio si risolvono in un vantaggio per il proprietario dell’edificio (cfr. Cassazione n. 2939 del 10 febbraio 2006), e quindi in una forma diversa di corresponsione del canone. Per cui la proprietà non poteva “abbattere” i canoni percepiti sol perché una parte di essi venivano trattenuti dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti nell’interesse del proprietario ed a beneficio dello stesso”.

Risulta tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell’art. 2 del contratto di locazione reg. Ufficio Roma 1 il 29 novembre 2006 al n. 7320, che il canone annuale viene fissato, in via generale, in € 300.000,00 annui ma poi modulato, per convenzione tra le parti, nei vari anni in maniera crescente fino ad arrivare, dall’1.01.2025 all’importo citato.

In tale modulazione rilevano generiche ragioni di spese ed adempimenti da sostenere, soprattutto nella fase iniziale, a carico del conduttore, ma non esiste nessuna precisa correlazione con lavori di ristrutturazione eseguiti dal medesimo a beneficio dell’immobile e della proprietà.

Ed infatti, indipendentemente da ciò, si conviene che dall’01.01.2007 il canone annuale resti fissato in € 135.000,00. Né esiste agli atti di causa la prova che i lavori di ristrutturazione siano stati mai eseguiti, anche perché l’immobile, al momento della locazione, era in buono stato e perfettamente agibile con destinazione ad uso ufficio.

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