Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 15, 12.10.2017, n. 15901
Qualora non sussiste nessuna correlazione tra la riduzione dei canoni accordata al conduttore nei primi anni e i lavori di ristrutturazione (che andrebbero a vantaggio del proprietario dell’edificio), tale minori importi non devono essere dichiarati dal proprietario quale redditi del fabbricato locato. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è pacifico che i lavori di ristrutturazione posti in essere in un edificio si risolvono in un vantaggio per il proprietario dell’edificio (cfr. Cassazione n. 2939 del 10 febbraio 2006), e quindi in una forma diversa di corresponsione del canone. Per cui la proprietà non poteva “abbattere” i canoni percepiti sol perché una parte di essi venivano trattenuti dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti nell’interesse del proprietario ed a beneficio dello stesso”.