Commissione Tributaria di Reggio Emilia, sez. 2, 12.10.2017, n. 245
Il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente come oggetto il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111″ all’art. 9, rubricato ” Notificazione e deposito degli atti.” al 1 comma dispone che “Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’articolo 5”; a sua volta il successivo art. 10, rubricato “Modalità di costituzione un giudizio” dispone che:” 1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione. 2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1″. Il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell’altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l’invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione un giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla stessa; per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il 3 comma dell’art. 10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1; il richiamo, tout court, alle “modalità indicate al comma 1” fa si che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l’inciso “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9,” cioè mediante PEC; in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo “cartaceo”, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo”, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione; insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, “cartaceo” o “telematico”, vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed, anche, in appello (arg. ex art. 2, comma 3, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 cit.).
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. 2, 12.10.2017, n. 245