Commissione Tributaria di Reggio Emilia, sez. 2, 12.10.2017, n. 245
In tema di contenzioso tributano, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992′ Cass. sent n.2015/6734(Rv.635139-01); in applicazione del suddetto principio, sempre come desumibile dal verbale d’udienza, l’Agenzia è stata ammessa a svolgere le proprie difese; va per altro aggiunto, per completezza d’esame di tutte le conseguenze processuali, ipoteticamente, conseguibili alla non costituzione dell’Agenzia, ed alla carente presentazione di controdeduzioni scritte e documenti, che questa carenza non rende automaticamente “verbo” quanto affermato dal Ricorrente sulla base del principio di non contestazione posto che è condivisibile, anche qua, principio di diritto, quello per cui ” Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza “Cass sent.n.20115/2196(Rv.634386-01); infatti, come ben si esprime la suddetta sentenza in motivazione”… l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume desume dal D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositiva.Tradotto in concreto, l’affermato principio della non contestazione può condurre ad affermare pacifico il solo fatto significante, non mai anche il fatto che si sostenga da quello direttamente desumibile (il c.d. significato).”.ancora condivisibile il principio di diritto secondo cui “Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sui carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del “thema decidendum” ai soli motivi contestati. Cass. sent n.2014/13834(Rv.631297-01).
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. 2, 12.10.2017, n. 245