Notifica ricorso mediante poste private all’Agente della riscossione

La notifica del ricorso a mezzo posta privata, se può essere efficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, qualora ne risulti la ricezione dalla sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento da parte di un addetto dell’ufficio, non lo è mai nei confronti dell’Agente della riscossione.

Lo ha precisato la Corte Cassazione civile, sez. 6, 11.10.2017, n. 23887.

La notifica a mezzo posta privata

La notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).

Fornitore del servizio postale universale

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

L’abrogazione dell’art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261

La L. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 285/1992.

Decorrenza

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Obblighi del servizio universale

In ogni caso «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 […], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi», ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.

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