Inammissibile l’appello se il ricorso introduttivo è stato notificato con poste private
Inammissibile l’appello se il contribuente nel ricorso introduttivo si è avvalso del servizio postale privato. Poste italiane Spa è l’unica società deputata alla notifica di atti giudiziari sulla base di quanto disposto dalla legge 20 novembre 1982 n. 890.
Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 23887/2017 dell’11 ottobre 2017.
Motivazioni
L’art. 41° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).
La notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.