Il diniego del credito d’imposta solo con accertamento
Ai fini del disconoscimento del credito di imposta è necessario un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, non essendo sufficiente la semplice emissione di un avviso bonario in seguito a controllo automatizzato.
Lo hanno precisato i giudici della CTR per il Molise, con la sentenza n. 575/2 del 10/10/2017.
Motivazioni
Necessario avviso di accertamento
Secondo recente giurisprudenza, per disconoscere il credito d’imposta (nella fattispecie acconti versati), è necessario un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, non essendo sufficiente l’avviso bonario successivo a un controllo automatizzato.
La possibilità di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/73, è consentita soltanto allorché la maggiore imposta dovuta risulti, ictu oculi, dalla dichiarazione del contribuente, cioè in casi tassativi (per esempio, correzione di errori materiali o di calcolo), e non può, quindi, essere estesa fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse.
Contraddittorio
La carenza di versamento dell’imposta dovuta, mettendo in discussione proprio i dati esposti dalla parte (disattendendoli e/o disconoscendoli), avrebbe imposto un motivato atto di accertamento e un’elaborazione dei dati in contraddittorio, con l’assegnazione di un congruo termine per chiarire, contraddire e documentare. Nella fattispecie, l’operato dell’Ufficio non è stato di mero controllo dei dati esposti dal contribuente, bensì di vero e proprio atto di accertamento volto a disconoscere gli acconti versati nell’anno precedente a quello in disamina.
Emendabilità dichiarazione
Quanto alla emendabilità o meno della dichiarazione, in ossequio al principio delle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. n. 15063 del 25 ottobre 2002), è emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa redazione, sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico.