Il prezzo più alto del preliminare non giustifica la rettifica

È illegittimo l’accertamento fondato sui prezzi più alti indicati nei preliminari e, a tal fine, è irrilevante anche il valore del mutuo erogato agli acquirenti. Gli accordi definiti in sede preliminare, infatti, possono cambiare, con conseguente variazione del prezzo.

Normalmente il preliminare è sottoscritto su progetto, quando ancora la costruzione non è ultimata, per cui è altamente probabile che vengano inseriti dei lavori poi non eseguiti. E’ corretto dunque la tesi della Ctr, che ha escluso ogni valenza presuntiva di maggior reddito derivante dalle differenze di prezzo tra preliminare e rogito.

Cassazione ordinanza n. 26286/2017

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: