La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto
In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (cfr. Cass. n. 26053 del 2015; conf. Cass. n. 6164, n. 4783 e 1109 del 2017).
Lo ha confermato la Cassazione nell’ordinanza n. 23381/2017 del 06 Ottobre 2017.
Motivazione
La cartella di pagamento priva della sottoscrizione è perfettamente valida ed efficace, la detta omissione non costituente neanche mera irregolarità ed essendo peraltro pacifico che nel caso in esame non si controverte di attribuzione della cartella ad specifica pretesa tributaria facente capo ad un ben determinato ufficio dell’amministrazione, quanto soltanto di mancata identificazione della persona fisica del funzionario emittente (in termini, Cass. n. 7645 del 2017).
La mancata indicazione nella cartella impugnata del responsabile del procedimento per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità
Sulla mancata indicazione nella cartella impugnata del responsabile del procedimento, la cassazione ha avuto modo di chiarire quanto segue: “Il disposto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, (secondo cui la cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella) si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere da 1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse“.