Ai fini del redditometro valgono solo i pagamenti effettivi
Ai fini dell’applicazione del redditometro, solo l’effettivo esborso monetario per incremento patrimoniale e non anche il mero impegno di spesa può costituire presunzione di sussistenza del reddito sintetico, in quanto l’impegno all’acquisto non è in grado, ex se, di fare emergere una reale disponibilità economica.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 23348/2017 del 6 ottobre 2017.
Il fatto
Con sentenza del 20 aprile 2010, la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio sul rilievo che la CTP aveva correttamente interpretato l’art. 38 del d.P.R. 600/73 nella parte in cui impone che il reddito sinteticamente determinato debba poggiare su elementi certi e che nella fattispecie in esame non sussistevano in quanto “la spesa” nel periodo in esame non era stata ancora sostenuta dal contribuente, facendo così venir meno il presupposto indispensabile per rendere legittimo l’accertamento impugnato.
Motivazioni
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dello ius receptum ritenendo che la pretesa impositiva dell’ufficio fosse basata su un presunto incremento patrimoniale connesso all’acquisito di un immobile da parte del contribuente acquisito non perfezionatosi perché non ancora sostenuta la “spesa” in mancanza del pagamento del prezzo per l’anno di impositivo a cui si riferiva l’accertamento con metodo sintetico.