Nulle le notifiche a mezzo Pec delle cartelle esattoriali
Sono illegittime le notifiche effettuate dall’Agente della riscossione (Equitalia), ai contribuenti ove venga utilizzata la posta elettronica certificata con semplice allegazione di un file .pdf e senza tra l’altro l’attestazione di conformità.
E’ questo il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia con provvedimento – che ha visto segnare il punto contro l’Agente della riscossione – da parte di una società spezzina.
I fatti in sintesi
Nell’anno 2015 la società ricorrente riceve nella propria casella di posta elettronica una comunicazione dell’agente della riscossione (Equitalia) con allegata una “fotocopia” di una cartella esattoriale indirizzata proprio alla ditta.
Ma come poteva notificarsi un atto non originale, trattandosi solo di una fotocopia scansionata in formato .pdf?
Con articolata sentenza la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto in toto le argomentazioni difensive – ribadendo un principio di diritto che da tempo sta facendo breccia tra i Giudici di merito “accertato che la cartella allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file .pdf privo dell’estensione “.p7m”, unico formato che rende valido ed esistente l’atto notificato”, la cartella così come creata è illegittima come è illegittimo l’intero processo notificatorio.
La Commissione è andata ben oltre – evidenziando un’ulteriore criticità nella condotta dell’Agente della riscossione: l’atto notificato va attestato conforme all’originale, potere di certificazione di cui i funzionari di Equitalia sono sprovvisti.
Il contenuto della sentenza – un po’ tecnica per i non addetti ai lavori – mette in luce come non solo Equitalia stia chiedendo ai contribuenti somme ed importi in modo illegittimo per l’effetto non dovuti, ma è oggi chiamata a rendere conto e a risarcire i danni cagionati ai proprio dante causa Inps/Agenzia delle Entrate proprio per le migliaia di notificazioni nulle e/o annullabili.
Commissione tributaria Provinciale di La Spezia, sez. 1, 05.10.2017, n. 415