IVA: sull’onere della società che ha ricevuto il servizio di provare i costi c.d. infragruppo

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2017, n. 23164 – Cassa con rinvio, COMM. TRIB. REG. MILANO, 29/06/2009

Imposta valore aggiunto (Iva) – Soggetti passivi – Detrazioni – Servizi resi dalla capogruppo alle società affiliate – Esistenza ed inerenza dei costi – Onere della prova – A carico delle società affiliate contribuenti.

In tema di IVA, con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (laddove la società capofila decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra dì esse, al fine di coordinare le scelte operative delle imprese formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza di tali costi incombe sulle società che affermino di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e I’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che queste ultime traggano dal servizio remunerato un’effettiva utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.


Fonti Normative

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