Il valore accertato per il registro non vale per la tassazione della plusvalenza ai fini Irpef

L’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 147 del 2015, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048 – 01).

Lo ha precisato la Cassazione con l’ordinanza n. 23132/2017 pubblicata il 04/10/2017.

Motivazione

Il sopravvenuto l’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 147 del 2015, norma espressamente qualificata di natura interpretativa, quindi con efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048 – 01).

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