Commissione Tributaria Regionale Lazio, sez. 18, 28.09.2017, n. 6298
Al contribuente è preclusa l’istanza di accertamento con adesione se l’invito al contraddittorio, formulato dall’Amministrazione, si è concluso negativamente. Il ricorso risulta essere stato prodotto in ritardo in violazione dell’art.21 del dlgs 546/92, in quanto il contribuente risulta aver violato l’art 6 del dlgs 218/97 che recita “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art. 5, può formulare anteriormente all’impugnativa dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico“.