Notifica degli atti tributari alla società fallita
Gli atti di natura tributaria precedenti la dichiarazione di fallimento del contribuente, anche se intestati a quest’ultimo, sono opponibili alla curatela, mentre gli atti successivi devono indicare come destinataria l’impresa soggetta alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore.
Lo ha precisato la CTR Sicilia con la sentenza n. 3719/01/17 pubblicata il 27/09/2017.
Motivazioni
La Commissione Provinciale aveva stabilito che “La cartella, formatasi in epoca successiva al fallimento doveva indicare quale destinataria la società assoggettata alla procedura concorsuale, e quale legale rappresentante della stessa il curatore che rappresenta l’unico soggetto legittimato ad impugnare l’atto. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto in quanto l’atto emesso dopo la sentenza di fallimento, non contiene l’indicazione del nominativo del curatore fallimentare che subentra ad ogni effetto al soggetto fallito.”
La CTR ha condiviso la tesi, ma ha precisato che la decisione non tiene conto della data in cui è stato dichiarato il fallimento né della data in cui è stato formato il ruolo.
Risulta infatti che il fallimento della xxxxx s.r.l. è stato dichiarato il 19-20/12/2012; Il ruolo è stato formato e validato il 27/2/2012 (in data precedente la dichiarazione di fallimento). La cartella esattoriale è stata formata il 12/04/2012 (in data precedente la dichiarazione di fallimento). Ne consegue che gli atti tributari essendo stati formati in data precedente la dichiarazione di fallimento, sono stati correttamente intestati alla società contribuente e notificati al curatore fallimentare che al momento della notifica ne aveva la legale rappresentanza.