L’appello è salvo se la data di spedizione è asseverata dalla posta nell’avviso di ricezione
Il mancato deposito della ricevuta di spedizione dell’appello può essere sanato con l’avviso di ricezione solo se la data è asseverata dall’ufficio postale. Occorre poi che il destinatario dell’appello abbia ricevuto il plico prima del termine per l’impugnazione.
A confermare questa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22243 depositata il 25/09/2017 che ha applicato, in senso favorevole al contribuente, la recente pronuncia delle Sezioni unite in materia.
Motivazioni
Non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (v. Cass. Sez. V, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16).